Aggiornato a ottobre 2026.
Molti avvocati che incontro partono da un’idea sbagliata: «Noi la pubblicità non la possiamo fare». Così lasciano il sito fermo a dieci anni fa, la scheda Google mai rivendicata, e si affidano solo al passaparola. Intanto una persona che ha appena ricevuto una lettera di licenziamento cerca alle undici di sera «avvocato del lavoro» più il nome della sua città, e chiama il primo studio che le sembra chiaro e raggiungibile.
La risposta breve è questa: l’avvocato può informare sulla propria attività con qualunque mezzo, sito, Google, social, articoli, purché lo faccia con verità e decoro, senza confronti con i colleghi, senza toni suggestivi, senza nominare i clienti e senza andare a cercarli. Dentro questi confini lo spazio è ampio.
In breve
- Il Codice deontologico forense consente l’informazione sull’attività professionale con qualunque mezzo (artt. 17 e 35), ma vieta informazioni comparative, ingannevoli, suggestive e i nomi dei clienti, anche se questi sono d’accordo.
- È vietato l’accaparramento di clientela (art. 37): niente procacciatori pagati, niente omaggi in cambio di incarichi, niente offerte personalizzate a chi non te le ha chieste.
- I canali che contano sono il sito con una pagina per ogni area di pratica, la scheda Google e i contenuti divulgativi che rispondono alle domande vere dei clienti.
- LinkedIn serve se lavori con imprese; Instagram e Facebook se fai divulgazione per privati, con un tono sobrio.
- Ogni testo pubblicato è responsabilità tua, non dell’agenzia: rileggilo sempre prima che vada online.
Cosa dice il Codice deontologico, in pratica
Le regole sono nel Codice deontologico forense pubblicato dal Consiglio Nazionale Forense, nella versione aggiornata. Contano tre articoli.
- Art. 17: è consentita l’informazione sull’attività professionale, sull’organizzazione dello studio, sulle specializzazioni e sui titoli posseduti. Le informazioni diffuse «con qualunque mezzo, anche informatico» devono essere «trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative», e devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
- Art. 35: le stesse regole valgono «quali che siano i mezzi utilizzati». Questa formula è stata introdotta con la modifica deliberata dal CNF il 22 gennaio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016), che ha anche eliminato i vecchi limiti sui siti web. L’articolo chiede di indicare sempre titolo professionale, denominazione dello studio e Ordine di appartenenza, e al comma 8 stabilisce che nelle informazioni al pubblico l’avvocato «non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano». La violazione comporta la censura.
- Art. 37: vieta di acquisire clienti tramite agenzie o procacciatori, di pagare provvigioni per la presentazione di un cliente, di offrire omaggi o vantaggi per ottenere incarichi, di proporsi a domicilio, nei luoghi di lavoro o in luoghi pubblici, e di offrire «senza esserne richiesto» una prestazione personalizzata a una persona determinata per uno specifico affare.
C’è poi il titolo di «specialista», che è regolato dalla legge professionale e da un decreto del Ministero della Giustizia (DM 144/2015, modificato nel 2020): usalo solo se lo hai conseguito. Altrimenti scrivi «mi occupo di», «area di attività», «settori in cui lavoro».
Attenzione
Quello che leggi qui è una sintesi pratica, non un parere. Su casi dubbi (un portale che ti vende contatti, un primo incontro gratuito, una campagna su un tema delicato) chiedi un orientamento al tuo Consiglio dell’Ordine prima di partire.
Chi è il tuo cliente
«Chi ha bisogno di un avvocato» non è un cliente: sono persone con urgenze e modi di scegliere molto diversi.
| Tipo di cliente | Cosa cerca | Dove ti trova | Quando |
|---|---|---|---|
| Privato in emergenza (fermo di un familiare, sfratto, incidente, licenziamento) | Qualcuno che risponda subito e sia vicino | Google dal telefono, scheda Google, passaparola | Subito, spesso la sera o nel fine settimana |
| Privato con una decisione da prendere (separazione, eredità, acquisto di casa) | Fiducia, chiarezza sui costi, un linguaggio comprensibile | Ricerche su Google, articoli divulgativi, recensioni, consigli di amici | Settimane o mesi di riflessione prima di chiamare |
| Piccola impresa e artigiano (crediti non pagati, contratti, lavoro) | Competenza nel suo settore, tempi e costi prevedibili | Commercialista, associazioni di categoria, LinkedIn, Google | Quando il problema esplode o a inizio anno |
| Amministratori di condominio | Affidabilità su molte pratiche simili, reperibilità | Rete professionale, eventi formativi, passaparola | Rapporto continuativo |
| Colleghi di altri fori | Domiciliazioni, collaborazioni, competenze che non hanno | Rete, gruppi professionali, LinkedIn | Rapporto continuativo |
Dove comunicare
Il sito: una pagina per ogni area di pratica
L’errore classico è la pagina «Aree di attività» con un elenco di quindici materie. Chi cerca «avvocato per separazione consensuale» non trova niente che parli di lui. Fai invece una pagina per ciascuna area su cui vuoi davvero lavorare: cosa fai, come funziona il primo incontro, quali documenti portare, come vengono determinati i compensi. In «Chi sono» metti titolo e Ordine, come chiede l’art. 35. Niente martelletti, che nei tribunali italiani non si usano: meglio una foto vera dello studio. Qui ho spiegato cosa deve avere un sito web aziendale che porta contatti.
Google Business Profile
Per chi cerca un avvocato in città, la mappa di Google è spesso il primo contatto. Scegli la categoria più precisa disponibile, non solo «avvocato»; metti orari reali, telefono a cui qualcuno risponde, foto dello studio e dell’ingresso, e una descrizione sobria delle aree di attività. Ogni tanto pubblica una novità normativa spiegata in tre righe.
Recensioni, con cautela
Le recensioni su Google contano anche per gli studi legali, ma qui servono più attenzioni che altrove. Puoi chiederle a chi ha concluso un incarico, senza offrire nulla in cambio (gli omaggi per ottenere incarichi o vantaggi rientrano nei divieti dell’art. 37). Quando rispondi, non confermare che chi scrive sia un tuo assistito e non entrare mai nei dettagli della pratica: il segreto professionale vale anche sotto una recensione negativa. Basta «Grazie per il messaggio, siamo disponibili a parlarne in studio».
Contenuti divulgativi
Le persone cercano domande precise: «cosa succede se l’ex non paga il mantenimento», «quanto tempo ho per impugnare un licenziamento», «posso rinunciare all’eredità del padre con debiti». Un articolo chiaro su ognuna, rivisto da te, porta clienti per anni. Regola d’oro: spiega le regole, non promettere risultati, e ricorda che ogni caso va valutato.
LinkedIn, Facebook, Instagram
LinkedIn è il canale giusto se lavori con imprese: commenta una sentenza che riguarda i loro contratti, spiega una novità sul lavoro. Facebook e Instagram funzionano per il diritto di famiglia, dei consumatori e delle successioni, in chiave divulgativa e con un tono sobrio, come chiede il decoro della professione.
Cosa non fare
- Volantini sotto i tergicristalli, biglietti negli ospedali o davanti ai tribunali: è offerta in luoghi pubblici, vietata dall’art. 37.
- Messaggi non richiesti a persone coinvolte in un incidente o in una vicenda di cronaca: è l’offerta personalizzata a persona determinata che il Codice vieta.
- Annunci con «il miglior divorzista della città», «cause vinte al 100%» o confronti con altri studi: sono informazioni comparative e suggestive.
- Loghi o nomi di aziende clienti nel sito, anche con il loro consenso.
Quando comunicare
La domanda è poco stagionale, ma il calendario dello studio conta, soprattutto con i clienti impresa.
| Periodo | Cosa succede | Cosa fare |
|---|---|---|
| Ottobre – novembre (adesso) | Le imprese pianificano l’anno nuovo, lo studio ha ripreso a pieno ritmo | Sistemare sito e scheda Google, scrivere le pagine delle aree principali, pianificare i contenuti del 2027 |
| Dicembre | Chiusure di fine anno, orari ridotti | Orari festivi su Google; un aggiornamento ai clienti impresa sulle novità normative dell’anno |
| Gennaio – febbraio | Nuovi contratti, crediti rimasti insoluti a fine anno | Contenuti su recupero crediti e contratti; LinkedIn per i clienti impresa |
| Marzo – giugno | Convegni ed eventi formativi | Intervenire a incontri di associazioni di categoria o di amministratori; trasformare ogni intervento in un articolo |
| Luglio | Si avvicina la sospensione feriale dei termini (1–31 agosto) | Avvisare i clienti di chiusure e reperibilità; aggiornare orari estivi |
| Agosto | Studio più tranquillo | Scrivere articoli divulgativi da pubblicare in autunno |
| Settembre | Ripresa; per le famiglie arrivano spese scolastiche e questioni di affidamento | Contenuti su mantenimento e spese straordinarie dei figli |
Un avvocato non deve convincere nessuno. Deve farsi trovare, farsi capire e farsi contattare facilmente. Il resto lo fa il primo incontro.
Gianfranco Grassi

Quanto investire
Fasce indicative al mese, al netto dell’eventuale pubblicità a pagamento su Google, che va considerata a parte e solo con testi rispettosi del Codice.
| Budget mensile | Cosa ci fai | Funziona se… |
|---|---|---|
| 0–150 € | Scheda Google curata, sito semplice con le aree principali, un articolo al mese scritto da te, profilo LinkedIn completo | Sei un professionista singolo con buon passaparola e un’ora a settimana da dedicarci |
| 300–800 € | Sito con una pagina per area di pratica, contenuti divulgativi mensili rivisti da te, gestione della scheda Google, campagne mirate su una o due aree | Sei uno studio di 2–5 professionisti e vuoi far crescere un’area precisa |
| Oltre 1.000 € | Contenuti continuativi per più città o sedi, campagne su più aree, raccolta dei contatti in un CRM | Lo studio è strutturato e ha qualcuno che risponde ai contatti in tempi rapidi |
Per un riferimento concreto: un sito vetrina con PRO motion parte da 399 € una tantum, e gli abbonamenti mensili vanno da 99 € a 299 €; i dettagli sono nella pagina dei prezzi. Se hai l’agenda piena grazie a colleghi e commercialisti, il fai-da-te ti basta.
Gli errori che vedo più spesso
- «Ci occupiamo di tutto». Un elenco infinito di materie non convince nessuno e non si posiziona su Google. Meglio tre aree spiegate bene.
- Superlativi e promesse. «Il miglior studio», «risultati garantiti»: oltre a essere vietati dall’art. 35, allontanano proprio i clienti più seri.
- Raccontare i casi con nomi o dettagli riconoscibili. Anche con il consenso del cliente non si può. Puoi spiegare un tipo di problema in modo generale.
- Rispondere alle recensioni entrando nel merito. Basta una frase sbagliata per violare il segreto professionale.
- Dimenticare titolo, studio e Ordine su sito e profili social: è un obbligo dell’art. 35, ed è anche un segno di serietà.
- Un telefono a cui non risponde nessuno. Il privato in emergenza chiama il secondo studio della lista dopo trenta secondi.
Come scegliere l’agenzia (o il professionista) giusto
- Conosce il Codice deontologico. Chiedi: «Cosa non posso scrivere sul mio sito?». Se non sa rispondere, cambia interlocutore.
- Non ti vende «contatti garantiti» a pagamento né sistemi che somigliano a un procacciamento.
- Ti fa approvare ogni testo prima della pubblicazione: la responsabilità deontologica è tua.
- Sa scrivere divulgazione: testi semplici per chi non è del mestiere, che tu poi controlli sul piano giuridico.
- Misura i contatti: chiamate dalla scheda Google, moduli compilati, da quale pagina arrivano.
Al primo incontro chiedi anche: «Da quale area mi consigliate di partire, e perché?». E se lo studio vive di rapporti consolidati e non vuoi crescere, un’agenzia non ti serve: metti in ordine scheda Google e sito una volta e aggiornali ogni tanto.
Da dove cominciare questa settimana
- Verifica di avere il controllo della scheda Google dello studio e scegli la categoria più precisa.
- Controlla che sito e profili riportino titolo professionale, denominazione dello studio e Ordine di appartenenza.
- Rileggi il sito e togli superlativi, confronti, nomi o loghi di clienti.
- Scrivi le dieci domande che ti fanno più spesso al primo incontro: sono i tuoi prossimi dieci articoli.
- Prepara una pagina completa per l’area di pratica su cui vuoi crescere nel 2027.
Domande frequenti
Un avvocato può fare pubblicità su Google e sui social?
Sì. Il Codice deontologico consente l’informazione sull’attività professionale con qualunque mezzo, purché veritiera, corretta, non comparativa e non suggestiva, nel rispetto del decoro.
Posso chiedere recensioni ai miei clienti?
Puoi chiederle a chi ha concluso un incarico, senza offrire nulla in cambio. Quando rispondi non confermare il rapporto professionale e non citare dettagli della pratica.
Posso pubblicare i casi vinti?
Non con nomi di clienti o parti assistite, nemmeno se sono d’accordo (art. 35, comma 8). Puoi spiegare in modo generale il tipo di questione e come si affronta.
Posso scrivere che sono specializzato in diritto di famiglia?
Il titolo di «specialista» spetta solo a chi lo ha conseguito secondo la normativa. Altrimenti usa formule come «mi occupo principalmente di diritto di famiglia».
LinkedIn serve a un avvocato?
Sì, se lavori con imprese o con altri professionisti. Per chi assiste soprattutto privati contano di più sito, scheda Google e contenuti divulgativi.
Vuoi capire da dove partire con il tuo studio?
In una call di 30 minuti guardiamo insieme il tuo sito, la scheda Google e le aree su cui vuoi crescere, e ti dico cosa sistemare per primo, nel rispetto delle regole della tua professione. È gratuita e senza impegno.